Malattie
prevenibili e vaccinazioni
Posto che lo Stato ha il dovere di garantire la tutela della salute di
tutti i cittadini, sia salvaguardando l’individuo malato che necessita di cure
sia tutelando l’individuo sano. L’Art. 32 della Costituzione sancisce infatti
che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
E che
“ Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana “.
Riguardo al
provvedimento di legge emesso dal Consiglio dei Ministri del Governo , nella
riunione del 19 maggio 2017, che
dispone l’obbligatorietà di vaccinazione
, per l’accesso alla scuola ,
relativamente a dodici tipi di patologie , indicate nel Piano Nazionale
di Prevenzione vaccinale , possono essere
formulate le seguenti considerazioni :
Per quanto
riguarda i trattamenti sanitari , si ritiene che lo Stato , nel rispetto dell’art.32 della
Cost. , possa e debba esercitare il suo potere di intervento obbligando le
persone dei cittadini alla vaccinazione
, e così
i genitori o chi esercita la potestà genitoriale a sottoporre i figli
alle vaccinazioni , allorquando siano state rilevate scientificamente in un certo periodo di tempo situazioni di
molteplici e crescenti casi accertati di taluni tipi di patologie infettive
nell’ambito della collettività , a causa delle quali si siano verificate morti
in misura proporzionale rilevante e
significativa rispetto al numero della popolazione .
Diversamente
, allorquando il fenomeno patologico
venga riscontrato statisticamente
nella norma rispetto a determinati
parametri ambientali e a determinati
periodi di tempo e tale da non rientrare in
quei casi di epidemia , per i quali diventino oggettivamente
necessari interventi obbligatori di vaccinazione , allora
qualsiasi provvedimento terapeutico imposto dallo Stato , come la vaccinazione
obbligatoria , verrebbe a ledere il diritto costituzionale del
rispetto alla persona umana ( ultima parte dell’ art. 32 Cost. ) che
fa capo ad ogni cittadino in ordine alla propria libera
scelta della terapia da
applicare nei confronti della propria persona malata oppure nei confronti del minore malato , da
parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale .
Comunque ,
in base a quanto è stabilito nel decreto , rimane sempre la possibilità che in casi particolari “ le
vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute , in relazione a specifiche relazioni cliniche documentate e attestate dal medico di
medicina generale o dal pediatra di
libera scelta “.
Trattandosi
solo di casi di “ accertato pericolo per la salute “ , dovrebbero comunque essere valutati i “ rischi “ di eventuali , possibili gravi effetti
collaterali sullo stato di salute del paziente che la somministrazione
del vaccino potrebbe generare .
Ci si vuole
riferire ai casi in cui la persona ( bambino ) da vaccinare rivelasse sintomi
di patologie importanti , quali , ad
esempio , comportamenti anomali , attinenti al cosiddetto “ spettro autistico . “
Di questa
patologia il campo della medicina ,
anche se non ne conosce ancora le cause che la determinano , ne conosce
però l’estrema delicatezza ed
importanza , posto che se ne registra , purtroppo e stranamente , un aumento
esponenziale , a livello internazionale.
Di
conseguenza ne deriva il fatto che da parte degli
organi istituzionali preposti alla salvaguardia e tutela della salute pubblica
, dovrebbe essere presa in esame attentamente e
responsabilmente anche la eventualità dei rischi di possibili effetti
collaterali di aggravamento , che potrebbero derivare dalla
somministrazione di vaccini , che potrebbero provocare una reazione negativa
sul sistema nervoso di un soggetto già affetto di una patologia
psico-neurologica , come quella dell’autismo ,
dichiarata al momento non guaribile , ma di cui
è estremamente importante sia la tempestività sia la continuità degli
interventi terapeutici volti a fermare o
quanto meno a ridurre il processo di aggravamento della malattia stessa .
Pertanto , quale cittadino
italiano , mi rivolgo al Ministro della Salute e chiedo :
a) “ Quanti sono stati i casi di mortalità o
invalidità permanenti a causa di conseguenze dirette di malattia di morbillo
negli ultimi cinque anni , in Italia ? “
Questa
è una legittima domanda , alla quale va data una doverosa risposta da parte dei
tanti "sapienti "in materia sanitaria , che sostengono la
obbligatorietà decretata riguardo a tutti e 12 vaccini , ivi compreso quello
contro il morbillo .
b)
“ Vi
è stata una situazione di allarme , sotto il profilo della salute pubblica , tale che è stato necessario decretare la
obbligatorietà di tutti e dodici i vaccini e per giunta con pesanti sanzioni a
carico di chi non rispetta tale provvedimento legislativo , pur sussistendo
fattori oggettivi ( patologie diverse e particolari ) che potrebbero far
dubitare non dico correlazioni dirette e consequenziali fra vaccino e
l'insorgenza di nuove altre patologie particolari , bensì come aggravamento rispetto
ad una certa già grave patologia in atto nel soggetto ? “
A questo punto è un DOVERE e anche RESPONSABILITA' da parte
del Ministro della Salute dare una chiara risposta alle domande formulate e
rassicurare così migliaia e migliaia di genitori !
Nota
:
La
legge 29 luglio 2017 , sulle vaccinazioni obbligatorie , va contro la
“Convenzione di Oviedo adottata a Nizza, recepita in Italia con legge n.
145/2001. Essa ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione
in materia di salute. E sancisce che il consenso libero e informato del
paziente deve essere considerato prima di tutto come un fondamentale diritto
del cittadino europeo , che riguarda il fondamentale diritto alla integrità
della persona. La convenzione afferma all'art 5 che <<un trattamento
sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il
proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente
informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché
sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi
momento revocare liberamente il proprio consenso >>. Ed invece sui
vaccini , fino ad oggi in Italia è mancata la informazione preventiva sui
rischi cui va incontro il bambino o ragazzo, spesso di mali irreversibili. La
stessa convenzione prevede all'art 28 che ciascuno stato firmatario , tra cui
l'Italia, si impegna affinché siano oggetto di dibattito pubblico appropriato
alla luce delle implicazioni mediche , sociali , economiche , etiche e
giuridiche pertinenti di consultazioni appropriate>
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