LIBERTA’
DEMOCRATICHE E SICUREZZA
La
Costituzione italiana , all’art. 16
recita : “ Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale , salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza .
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi ,
salvo gli obblighi di legge.
L’Ordinamento
giuridico prevede che :
Lo Stato
deve provvedere a tutelare
la sicurezza dei cittadini italiani e di tutte le persone che vivono in
Italia attraverso gli Organi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e
dalla Guardia di Finanza, che insieme alla Polizia Penitenziaria e al Corpo
Forestale costituiscono le Forze dell’Ordine , nonché la difesa del territorio
nazionale attraverso le
Forze Armate .
Nei casi in
cui sia messa a serio rischio la sicurezza dei cittadini nel loro diritto alla
libertà di circolazione , di associazione , di riunione nei luoghi pubblici , nelle pacifiche manifestazioni
popolari , a causa di ripetuti e
reiterati episodi di violenza e di aggressione , di attentati posti in essere da individui appartenenti ,
affiliati o simpatizzanti di organizzazioni terroristiche islamiche , realizzati con modalità e con mezzi che
utilizzano la sorpresa e la imprevedibilità , allora si rivela assolutamente
necessario e oltretutto doveroso
da parte dello Stato , dei suoi Organi politici legislativi ed esecutivi ,
nonché dei servizi di intelligence , provvedere
con la massima urgenza e determinazione , a individuare e
sottoporre a stretti , molteplici e prolungati controlli i movimenti e rapporti personali , soprattutto con
apposite intercettazioni attraverso l’uso
degli apparecchi e sistemi telematici di elevata tecnologia e precisione, in tutto il territorio nazionale , nei confronti di quelle persone che siano
native o comunque appartenenti alla razza islamica o
medio-orientale e residenti o circolanti nel territorio nazionale ,
nei cui confronti emergano elementi di dubbi , di sospetti di avere relazioni o anche contatti indiretti
con gruppi terroristici od estremisti e nei casi di acquisizione di indizi di
un certo rilievo , di provvedere al fermo e relativo interrogatorio per ottenere dati utili
alle successive e necessarie indagini da esperire ai fini della conoscenza di eventuali progetti terroristici .
Al fine di
poter continuare a garantire ai cittadini il diritto democratico della libertà
, come previsto dalla Costituzione ( art. 32 ) , e nel contempo la sicurezza
dell’incolumità dei cittadini stessi , è
giusto che lo Stato , nei momenti di maggior rischio e pericolo per la
incolumità dei cittadini , sappia contemperare
e porre legalmente delle
limitazioni alla libertà stessa , a favore della sicurezza da attacchi ed attentati contro la cittadinanza .
Apologia del Fascismo
e proposta di legge che
stabilisce il reato di propaganda .
Introdurre il reato
di propaganda del regime fascista e neo nazista potrebbe venire a costituire un
rimedio peggiore del male , in momenti nei quali vi sono forti lagnanze
nell'ambito della società civile a causa dell'incapacità da parte dei governi a
saper gestire il fenomeno delle immigrazioni in massa e quindi a dare più
garanzie di sicurezza ai cittadini .Significherebbe creare pericolose occasioni
per far diventare " eroi " , vittime di una legge che uccide le
libertà ideologiche , personaggi che sino ad ora sono rimasti solo dei fanatici
di un passato regime A ciò bisognerebbe fare molta attenzione , pur
riconoscendo che tale legge avrebbe lo scopo di scongiurare il rinascere di un
deprecato regime autoritario . Infatti ,da parte del Governo e del Parlamento
dovrebbero essere maggiormente valutate e quindi piuttosto evitate tutte le
condizioni di gravi disuguaglianze , di ingiustizie , nell'ambito delle classi
sociali , che sono anche fonte di potenziali odi razziali , che purtroppo
serpeggiano nella vita sociale sia nel nostro Paese che in altri ..
Nell’ordinamento italiano, l’apologia del fascismo è
un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645
La
legge 20 giugno 1952 n. 645 (cosiddetta legge Scelba) in materia di apologia del
fascismo, sanziona chiunque
faccia per la costituisca un’associazione, un movimento o un gruppo avente le
caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto
partito fascista, e chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi,
fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.
ai sensi dell'art. 1 della citata legge,
« quando
un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a
cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista,
esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione
delle libertà garantite
dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,
o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge
la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri
del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere
fascista. »
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