giovedì 27 giugno 2019

Migranti ovvero il grande bluff



In Africa
In Africa , dove alcuni Paesi europei , ex colonizzatori  ( vds Francia ,Inghilterra ,Spagna , Portogallo ,etc..)  e ora America e Cina , con le multinazionali , si preoccupano ormai da troppo tempo soltanto di fare soldi , di prendere potere , accumulare ricchezze ,  con lo  sfruttamento delle risorse minerarie , petrolio , oro , uranio, etc..,con il  dominio e la  schiavizzazione delle popolazioni , ridotte alla fame e alla sete e alle malattie , costrette a fatiche di lavoro disumane, e quindi a fuggire , perseguitate da crudeli dittatori locali , sottoposte a torture e vessazioni e stupri , a violenze di ogni specie ,spinte ad emigrare dietro pagamento di esose somme di denaro , in un contesto di trafficanti senza scrupoli, tutti organizzati , che lucrano sulla disperazione umana e coprendosi di falso senso umanitario , utilizzano flotte di navi ONG  per depositare i superstiti di tragedie incredibili , sbarcandoli sui primi lidi incontrati , quelli italiani , anche con l'assurda pretesa di farlo in centinaia e centinaia di volte , senza limiti , nella indifferenza , anzi nella compiacenza ipocrita del resto dei Paesi europei .

Note :
Una breve riflessione del Prof. Augusto Sinagra, docente di diritto internazionale sul caso “Sea Watch 3” e sull’arresto del comandante Carola Rackete.
Augusto Sinagra, docente di diritto internazionale.
Cercherò di fare una riflessione esclusivamente tecnico-giuridica di diritto internazionale di cui sono stato Professore Ordinario all’Università.
1. Le navi che solcano i mari battono una Bandiera. La Bandiera non è una cosa meramente folkloristica o di colore. La Bandiera della nave rende riconoscibile lo Stato di riferimento della nave nei cui Registri navali essa è iscritta (nei registri è indicata anche la proprietà pubblica o privata).
2. La nave è giuridicamente una “comunità viaggiante” o, in altri termini, una “proiezione mobile” dello Stato di riferimento. In base al diritto internazionale la nave, fuori dalle acque territoriali di un altro Stato, è considerata “territorio” dello Stato della Bandiera.
Dunque, sulla nave in mare alto si applicano le leggi, tutte le leggi, anche quelle penali, dello Stato della Bandiera.
3. Il famoso Regolamento UE di Dublino prevede che dei cosiddetti “profughi” (in realtà, deportati) debba farsi carico lo Stato con il quale essi per prima vengono in contatto. A cominciare dalle eventuali richieste di asilo politico.
4. Non si vede allora quale sia la ragione per la quale una nave battente Bandiera, per esempio, tedesca, spagnola o francese, debba – d’intesa con gli scafisti – raccogliere i cosiddetti profughi appena fuori le acque territoriali libiche e poi scaricarli in Italia quando la competenza e l’obbligo è, come detto, dello Stato della Bandiera.
5. Da ultimo è emerso che due navi battenti Bandiera olandese e con il solito carico di merce umana, non si connettano giuridicamente al Regno di Olanda e né figurino su quei registri navali, come dichiarato dalle Autorità olandesi.
Allora, giuridicamente, si tratta di “navi pirata”, le quali non sono solo quelle che battono la bandiera nera con il teschio e le tibie incrociate (come nei romanzi di Emilio Salgari).
6. Ne deriva il diritto/dovere di ogni Stato di impedirne la libera navigazione, il sequestro della nave e l’arresto del Comandante e dell’equipaggio.
*Molti dei cosiddetti “profughi” cominciano a protestare pubblicamente denunciando di essere stati deportati in Italia contro la loro volontà.* Si è in presenza, dunque, di una *nuova e inedita tratta di schiavi*, di un disgustoso e veramente vomitevole schiavismo consumato anche con la complicità della UE, che offende la coscienza umana e che va combattuto con ogni mezzo.




I grandi affari sulla “ migrazione “ .

E’ più che legittimo chiedersi , quanti soldi sono serviti e continuano a servire in tutto il contesto che vede migliaia e migliaia di persone scappare dai loro territori , e dopo viaggi e percorsi, a piedi o su mezzi di fortuna ,  lunghissimi e in situazioni assai drammatiche , vengono  rinchiusi e ammassati come bestie in recinti o locali angusti , prima di essere imbarcati , centinaia alla volta su natanti fatiscenti o gommoni , per poi essere raccolti in mare  ( i superstiti fortunati ) e imbarcati su navi ONG , battenti bandiere diverse , di Paesi diversi ?

 Da quali finanziamenti ( occulti ) provengono i denari , che sono serviti e servono a pagare le richieste ( circa tre mila euro a persona )  dei “ trafficanti “ di esseri umani  , atteso che non sembra possibile che tali somme possano essere pagate singolarmente , personalmente da esseri umani , profughi , ridotti in povertà da eventi bellici o da condizioni ambientali di estrema povertà  ? 
  Come e da quali enti  vengono finanziate le spese sostenute dalle navi ONG , per i continui viaggi di trasporto dei migranti , se non da fonti che rimangono sconosciute , ma che verosimilmente non potrebbero essere che  capitali di un giro d’affari , lucrosi , fortemente consistenti , fra banche e società non identificate , né facilmente identificabili , in cui  sarebbero coinvolti , certamente tutti coloro che continuano a sostenere , anche a livello di istituzioni , politiche , laiche o religiose ,  la indispensabilità e il doveroso accoglimento senza condizioni , in lidi sicuri , di milioni e milioni , sempre crescenti , di esseri umani , colpiti da eventi disgraziati , ma senza mettere mai mano ( dei finanziatori ) al proprio portafoglio per cercare di riportare a condizioni vivibili quei territori dai quali i migranti stessi scappano , disperati , oppure anche con la speranza di una vita migliore ?




I  TEATRANTI  DELLA  POLITICA 

I “ teatranti “ della politica e personaggi protagonisti  sulle scene di un mondo ipocrita e menzognero, laico o clericale che sia, e che si trovano subito e sempre pronti a recitare la loro parte , ben preparata , del copione , salgono sul palcoscenico dello spettacolo del giorno , asciugano finte lacrime di commozione , su reali tragedie di sangue e di dolore patite da altri , ma non da loro , che aspettano gli applausi  del pubblico , per poi uscire di scena , dal teatro , sulla strada , scansando in malo modo chi tende loro la mano per qualche centesimo e proseguono  sul cammino del proprio effimero successo , distribuendo autografi  a quanti altri che , nel pubblico, piangendo  insieme a loro,  si sono “divertiti “.

Note :
L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. La ricostruzione dei fatti e la qualificazione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio (Sar) nelle acque internazionali del Mediterraneo Centrale deve tenere conto dei rilevanti profili di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale che, in base all’art. 117 della Costituzione italiana, assumono rilievo nell’ordinamento giuridico interno. Le scelte politiche insite nell’imposizione di Codici di condotta, o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale o dalle autorità di coordinamento dei soccorsi, non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati che devono garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety). Eventuali intese operative tra le autorità di Stati diversi, o la paventata “chiusura” dei porti italiani, non possono consentire deroghe al principio di non respingimento in Paesi non sicuri affermato dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra.
Cos’è e quando è stato firmato il trattato di Dublino?
«È il regolamento dell’Unione europea che stabilisce criteri e meccanismi per l’esame, e l’eventuale approvazione, di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo. Nasce dalle ceneri della Convenzione firmata nella capitale irlandese il 15 giugno 1990, ovvero dal primo trattato internazionale multilaterale firmato dagli allora dodici membri della Comunità europea per darsi regole comuni sull’asilo. In vigore nel 1997, è stato sostituito nel 2003 dal regolamento «Dublino II» che l’ha portato nell’ambito delle competenze dell’Ue. Una terza revisione - «Dublino III» - è stata varata nel giugno 2013».
«Il principio chiave è dettato dall’articolo 13. «Quando è accertato (...) che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale». In altre parole, la responsabilità dell’asilo è del Paese di primo sbarco. Ovvero: chi arriva in Italia tocca all’Italia, chi in Spagna alla Spagna e via...»
DECRETO  SICUREZZA  BIS  del  Ministero dell’Interno
Mare territoriale
«Attribuire al Ministro dell'Interno la competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica». È quanto prevede uno degli articoli del decreto di sicurezza bis, che interviene «in materia di Codice della Navigazione, in particolare su Divieto di transito e di sosta di navi mercantili nel mare territoriale, limitando le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle sole finalità di sicurezza della navigazione e di protezione dell'ambiente marino».

Sanzioni per «chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità Sar competenti o di quelle dello Stato di bandiera». È quanto prevede il decreto di legge sicurezza ' bis', completato oggi dal ministero dall'Interno. Secondo il provvedimento, «le sanzioni previste sono di duplice natura: una sanzione amministrativa da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. Competente all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione è il Corpo delle Capitanerie di porto. Nei casi più gravi o reiterati e laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione ad opera delle autorità amministrative competenti».

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